Legislazione

Nel nostro Paese, il gioco del Bingo è stato monitorato sul piano legislativo, almeno in un primo tempo, con il Decreto Ministeriale numero 29, datato 31 gennaio 2000, che regola anche le concessioni bingo. Questo decreto è stato denominato “Regolamento recante norme per l’istituzione del gioco “Bingo” ai sensi dell’articolo 16  della legge 13 maggio 1999, n. 133”. Questo significa che sia il gioco dal vivo che il bingo online in Italia sono regolamentati dalla legge e pertanto, per essere a norma, devono seguire tutta una serie di regole e soddisfare determinati requisiti. Il tutto va sempre a favore dei giocatori che in questo modo possono essere tutelati ed essere certi di giocare a bingo in sicurezza.

 

Concessioni Bingo e Decreto Ministeriale

L’articolo 1 del Decreto Ministeriale 29 è dedicato all’esercizio del gioco e lo riserva al Ministero delle Finanze. La gestione del gioco e le concessioni bingo, da svolgersi in sale non dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari, è attribuita a concessionari attraverso gare di appalto sotto la regolamentazione del Governo e dello stesso Ministero.

Infine, secondo il decreto “l’espletamento delle gare e il controllo centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e delle procedure previste per la sua effettuazione, nonché la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria”.

Il secondo articolo di questo decreto è dedicato alle concessioni bingo per la gestione del gioco. Il Ministero delle finanze attribuisce le concessioni bingo in apposite sale a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria.  Sulla base della trasparenza dell’assetto proprietario ed efficienza della gestione delle singole sale di effettuazione del gioco e della razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili. L’articolo si occupa nello specifico delle concessioni bingo dalla rete di sale destinate alla effettuazione del gioco, della garanzia della libertà di concorrenza e di mercato.

Le concessioni dureranno sei anni e possono essere rinnovate una sola volta. Il trasferimento delle concessioni bingo è consentito previo assenso del Ministero delle Finanze a soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio delle stesse. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni o quote, a meno che la società per azioni non sia quotata in Borsa: in caso contrario, la concessione verrà revocata. Il terzo articolo riguarda per l’appunto la decadenza e la revoca delle concessioni bingo. Il Ministero delle Finanze dichiara la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara.

Revoca delle Concessioni Bingo

Le concessioni bingo possono essere revocate nei seguenti casi:

Il decreto di decadenza o di revoca è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il concessionario nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non può concorrere, né direttamente né per interposta persona, né per il tramite di società, nei tre anni successivi alla attribuzione di nuove concessioni bingo.

Le Norme dal Quarto all’Undicesimo Articolo

Il quarto articolo del decreto è dedicato alla disciplina dell’esercizio del gioco. In Italia il Bingo si gioca con 90 numeri dall’1 al 90, avendo i giocatori come unità di gioco una o più

cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri ciascuna e su nove colonne verticali, ognuna comprendente i numeri della stessa decina con uno, due o tre numeri, senza che vi sia mai una colonna senza numero.

Il quinto articolo si occupa del prelievo erariale, fissato in misura del 20 per cento del prezzo di vendita de

Alle cartelle e versato dal concessionario all’affidatario del controllo centralizzato del gioco.Nel sesto articolo si parla di montepremi: secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze, in ogni partita è il 58 per cento del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ogni partita.Il settimo articolo si occupa del compenso dell’affidatario del controllo centralizzato del gioco: esso viene stabilito in misura non superiore al 3,80% del prezzo di vendita delle cartelle.

L’ottavo articolo si occupa del compenso per il concessionario dopo le concessioni bingo, pari alla parte dell’incasso lordo, una volta dedotti il prelievo erariale sulle cartelle, i premi corrisposti e il compenso versato all’affidatario del controllo centralizzato del gioco. Il nono articolo si occupa di cauzioni e dichiarazione d’inizio attività: il concessionario presta all’Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa equivalente, di € 516.456,89 per ciascuna sala, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi.

Il decimo articolo si occupa dei poteri di vigilanza dell’Amministrazione finanziaria: nelle convenzioni che regolano il rapporto di chi ha ricevuto le concessioni bingo con l’affidatario del controllo centralizzato del gioco, sono previste le modalità di esecuzione dei controlli, nonché l’obbligo per i suddetti soggetti di consentire l’effettuazione dei controlli stessi. Infine, l’undicesimo articolo si occupa della pubblicità: il presente regolamento e il decreto del Ministero delle finanze di cui all’articolo 4, comma 3, devono essere esposti presso ciascuna sala Bingo, in modo da consentire al pubblico di prenderne visione.

Il Decreto del Settembre 2000

Pochi mesi dopo la pubblicazione del primo decreto ministeriale sulle concessioni bingo, è stato emesso anche il D.M. 12 settembre 2000 – Controllo centralizzato del gioco del «Bingo». Nel primo articolo si legge che “l’incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”. Stando al secondo articolo “l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato curerà, con la massima sollecitudine, l’elaborazione di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo del gioco, nonché la stesura della convenzione-tipo da stipularsi con i gestori delle sale”.

Nel terzo articolo si legge che “l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà, entro due anni dall’avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell’originaria graduatoria”. Infine, secondo il quarto articolo “il Dipartimento delle entrate assicurerà la massima e fattiva collaborazione all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio del gioco”.

Il Decreto del Novembre 2000

Infine, il 21 novembre del 2000 è stato emesso un nuovo Decreto Ministeriale, dal titolo “Approvazione della convenzione tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo”. Si parte con l’allegato della convenzione per l’affidamento della gestione di una sala per le concessioni bingo.

Nel secondo articolo di questo decreto si legge che “le attività oggetto della concessione sono tutte quelle finalizzate allo svolgimento del gioco nella sala in questione, secondo le modalità descritte nel decreto direttoriale 16 novembre 2000 di approvazione del regolamento di gioco”.

Norme per le Sale da Bingo dal Vivo

I successivi tre articoli del decreto del novembre 2000 si occupano di obblighi e divieti per chi ha ricevuto le concessioni bingo e gestisce una sala. Ecco alcune delle norme:

Nei restanti articoli del decreto si precisa che il concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa pari a euro 516.456,89 per ciascuna sala. Per quanto riguarda le regole della concorrenza, il decreto si occupa di responsabilità per danni, sospensione non autorizzata dell’attività, sospensione delle concessioni bingo e decadenza e revoca delle stesse.

Concessioni Bingo Online e Monopoli di Stato

Per quanto riguarda il bingo online, la legislazione in materia e le concessioni bingo sono ad opera dei Monopoli di Stato. Se sei pratico di casinò online saprai bene che in Italia, per operare legalmente, devono prima essere certificati ed autorizzati dall’AAMS. Lo stesso accade per le sale da bingo che vogliano operare legalmente nel territorio italiano. Le concessioni bingo online vengono dunque elargite dai Monopoli di Stato solo verso le sale da bingo che soddisfano tutti i requisiti di sicurezza e tutela della privacy dei giocatori.

Esattamente come per i casinò online, anche le sale da bingo autonome devono quindi attrezzarsi per garantire connessioni sicure, transizioni bancarie protette, tutela dei dati sensibili degli iscritti, qualità nei servizi offerti. Le norme prevedono anche sanzioni nel caso di qualsiasi violazione alle leggi previste in materia di gioco d’azzardo in Italia, come ad esempio pubblicità ingannevoli o regolamenti poco chiari.

Tutte queste precauzioni e tutte le norme previste prima di poter ottenere le concessioni bingo online vanno senza dubbio a vantaggio dei giocatori. Scegliere uno dei siti di bingo online autorizzati in Italia, significa non correre alcun rischio di frode o di furto di identità o dei propri dati sensibili e bancari. Significa anche affidarsi ai professionisti del mestiere e godere, non solo dei migliori bingo bonus in rete, ma anche di un costante servizio di assistenza clienti.